DDL ZAN: DUBBI DI FORMA

“Invito tutti e, soprattutto, gli autori e i sostenitori del DDL Zan a riflettere oltre che sul 7, come ho fatto ieri, anche sull’articolo 4 che in conclusione così recita: ”… ai fini della presente legge sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

Ebbene, queste frasi sono auto contraddittorie: opinioni e condotte non possono essere contemporaneamente “legittime” e però “idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”. Questa contraddizione logica consegnerebbe ai giudici un’abnorme discrezionalità, quella di sentenziare in base a una norma che fa a pugni con se stessa.

Non solo, così come è scritta la norma apre la strada a perseguire non solo il compimento di atti discriminatori o violenti, ma anche “il concreto pericolo” dunque l’eventualità che essi possano determinarsi a causa di opinioni peraltro considerate legittime.

In conclusione se l’art. 7 va cassato, il 4 va riscritto alla luce della Costituzione e delle leggi che escludono i reati di opinione, ma ben contemplano (art 414 cp) l’istigazione a delinquere e l’apologia di delitti”.

CLAUDIO MARTELLI

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