FATTA LA LEGGE TROVATO L’ INGANNO

Un avvocato italiano di nome Federico Balconi, leggendo il Dpcm del 3 novembre, ha scoperto come vanno interpretate le norme sull’ attività sportiva all’ aperto, trovando delle cose interessanti.

Prima di tutto bisogna distringuere tra attività motoria e attività sportiva:

  • attività motoria: “qualunque movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici utilizzando energia” (quindi è essenzialmente il passeggiare);
  • attività sportiva: “attività fisica intensa” (quindi parliamo della danza, del podismo, del giro in bicicletta etc..).

Ci sono diverse regole in base alle zone in cui è divisa l’ Italia (gialle, arancio, rosse). Per tutte vale la stessa regola:
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1 del DPCM 3 novembre 2020 sono esclusi dall’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché di indossarli “i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva”.

Sicuramente siete esclusi dall’ indossarlo e molto probabilmente (leggendo l’ articolo) anche dal portarlo con voi se fate attività sportiva.

Sappiamo che nelle zone arancio e rosse è vietato uscire dal proprio comune. Ma è sempre così?

Secondo l’ avvocato Federico Balconi il Dpcm prevede il divieto di spostamenti ma non specifica nulla sull’ attività sportiva, quindi sarebbe addirittura possibile (per esempio) andare in bicicletta per tutta la regione (e non solo nell’ area metropolitana del proprio comune).

L’ articolo 2 del Dpcm regolamenta le zone arancioni. In particolare l’ articolo 2 lettera b recita:

“E’ vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;”

Come vedete non c’è traccia di menzione sull’ attività sportiva. E lo stesso vale per le zone rosse!

Infatti l’ articolo 3 regolamenta le zone rosse. In particolare nel Comma 4 lettera “e” dice:
“E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;”

Quindi l’ attività motoria (la passeggiata) è consentita nei pressi (senza specificare quanto) della propria abitazione, mentre l’ attività sportiva all’ aperto in forma individuale è consentita (ma non vi è specificata limitazione, quindi può essere svolta su tutto il territorio regionale).

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